IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1686/95 proposto da Maria Rosa Lucia Montinari, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Trifoni presso il cui studio, in Bologna, via M. D'Azeglio n. 27, e' elettivamente domiciliata, contro l'Universita' degli studi di Lecce in persona del rettore in carica; Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici, in Bologna via Guido Reni n. 4, sono domiciliati per legge; per l'annullamento del provvedimento in data 7 novembre 1991 con cui l'Universita' degli studi di Lecce ha respinto l'istanza della ricorrente tesa ad ottenere, conseguentemente all'entrata in vigore delle norme di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, l'affidamento della supplenza a titolo gratuito del corso di biologia dello sviluppo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima universita'; nonche' per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 341/1990 anche nei propri confronti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri; Udito, alla pubblica udienza dell'11 febbraio 1997 l'avv. P. Trifoni per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente espone di essere dipendente della Universita' degli studi di Lecce con la qualifica di tecnico laureato a far tempo dal 1988. In tale veste, avrebbe svolto e svolgerebbe attivita' didattica e scientifica nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ateneo. In data 30 settembre 1991, in forza del disposto degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha presentato istanza al rettore dell'Universita' di Lecce per ottenere l'affidamento della supplenza a titolo gratuito del corso di biologia dello sviluppo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima universita', ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 341/1990. L'amministrazione ha rigettato istanza adducendo che la ricorrente, pur svolgendo attivita' didattica e scientifica da oltre un triennio, non possiede il requisito temporale fissato dall'art. 16 della legge n. 341/1990. Avverso tale atto la signora Montinari ha presentato ricorso deducendo le seguenti censure. 1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 5, 6 e 7, nonche' dell'art. 16 della legge n. 341/1990; eccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento. Assume la ricorrente che la legge n. 341/1990 ha ridisegnato complessivamente l'intera struttura degli ordinamenti didattici universitari, prevedendo, accanto a norme volte ad introdurre nuove funzioni all'interno dell'universita', altre norme destinate a ridefinire i compiti didattici dei ricercatori universitari affermandone in modo pieno la partecipazione alla funzione docente fino al punto di consentire loro la possibilita' di tenere corsi di supplenza. A fronte di tali norme, l'art. 16, primo comma della legge n. 341/1990 stabilisce che "nella presente legge, nelle dizioni ricercatori e ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 alla data di entrata in vigore del predetto decreto". Comparando tale equiparazione con il richiamato art. 12, ne conseguirebbe la volonta' del legislatore di affidare ai tecnici laureati i medesimi compiti dei ricercatori. Da cio' la lamentata violazione e falsa applicazione delle norme richiamate, nonche' l'illogicita' del comportamento dell'amministrazione che, a parita' di compiti, rifiuterebbe un eguale trattamento giuridico al proprio dipendente. 2. - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale in parte qua degli artt. 12 e 16 della legge 19 settembre 1991, n. 341, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. La ricorrente presenta l'eccezione di legittimita' costituzionale in via subordinata ed incidentale rispetto al primo motivo. La violazione dell'art. 3 della Costituzione sarebbe evidente, considerando l'ingiustificata disparita' di trattamento tra i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 alla data di entrata in vigore di tale decreto e quelli che, come la ricorrente, abbiano maturato tali requisiti successivamente a tale termine. L'unica differenza tra le due categorie di soggetti sarebbe quella temporale, ma tale criterio distintivo - rileva la ricorrente - e' stato piu' volte censurato di illegittimita' costituzionale ove su tali basi si operino differenze anche di status giuridico ed economico. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio controdeducendo alle argomentazioni della ricorrente e chiedendo una pronuncia di reiezione. AlI'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997, presente il patrocinatore della ricorrente, il ricorso e' stato spedito in decisione. D i r i t t o La ricorrente, dipendente della Universita' degli studi di Lecce con la qualifica di tecnico laureato a far tempo dal 1988, ha svolto per oltre un triennio attivita' didattica e scientifica nell'ambito dei compiti istuzionali dell'ateneo, come riconosciuto dalla stessa amministrazione universitaria resistente. In forza di tale attivita' e del disposto degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha chiesto al rettore di ottenere l'affidamento della supplenza a titolo gratuito del corso di "Biologia dello sviluppo". La domanda e' stata respinta in quanto la dipendente non possiede, secondo l'amministrazione, il requisito temporale fissato dall'art. 16 della legge n. 341/1990, consistente nell'aver svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica alla data di entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Con il primo motivo del ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990, nonche' eccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento. L'amministrazione ha motivato la sua decisione sulla base della considerazione che l'art. 16 della legge n. 341/1990 equipara i ricercatori solo ai tecnici laureati che fossero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 fin dalla data di entrata in vigore di tale decreto e cioe' nell'aver svolto per almeno tre anni attivita' didattica e scientifica; percio' la signora Montinari non poteva essere in possesso di tali requisiti essendo stata assunta solo in data 15 luglio 1988. Secondo la ricorrente, dalla normativa contenuta nella legge n. 341/1990 dovrebbe desumersi la volonta' del legislatore di equiparare a tutti gli effetti tecnici laureati e ricercatori, cio' che giustificherebbe l'applicazione della disciplina prevista per i ricercatori a tutti i tecnici laureati, benche' l'art. 16 limiti tale applicazione ai soli tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980. La decisione dell'amministrazione sarebbe inoltre affetta da ingiustificata disparita' di trattamento tra dipendenti che ricoprano posizioni identiche sul piano giuridico e sostanziale. L'art. 16, primo comma, della legge n. 341/90 equipara ai ricercatori confermati - agli effetti della legge stessa - i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 alla data di entrata in vigore del predetto decreto. A sua volta, l'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 indica, al punto 3, i tecnici laureati in servizio all'atto dell'entrata in vigore del decreto che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica. Dal combinato disposto degli articoli richiamati si evince che i soli tecnici laureati cui l'art. 16 della legge n. 341/1990 riconosce l'equiparazione ai ricercatori confermati sono quelli che, nel 1980, avevano gia' svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, pertanto la ricorrente, entrata in servizio all'Universita' nel 1988, non puo' considerarsi in possesso dello specifico requisito indicato dal legislatore del 1990. Da cio' consegue che il dato testuale dell'art. 16 pone un insuperabile ostacolo all'accoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente, vietando l'estensione della disciplina dettata per i ricercatori ai tecnici laureati sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 alla data in vigore del decreto stesso. E' da escludere inoltre che l'atto impugnato sia affetto da eccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento fra ricercatori e tecnici laureati sprovvisti dei requisiti suddetti, nonche' tra questi ultimi dipendenti e i tecnici in possesso di tali requisiti. La disparita' di trattamento presuppone che l'attivita' amministrativa sia espressione di una possibilita' di valutazione discrezionale attribuita all'autorita' procedente (Cons. St. sez. IV, 7 marzo 1994, n. 206; sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 26; TAR Lazio, Latina, 21 febbraio 1994, n. 218). Nell'ipotesi in esame, invece, non emerge alcuna discrezionalita' in capo all'amministrazione che, nel respingere la richiesta presentata, non ha fatto altro che dare applicazione alla tassativa e vincolante disposizione contenuta nell'art. 16 della legge. La ricorrente ha sostenuto, con il secondo motivo di gravame - proposto in via subordinata ove il primo venisse ritenuto infondato - la illegittimita' costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 perche' farebbero dipendere da un dato esclusivamente temporale l'applicabilita' della disciplina dettata per i ricercatori ai tecnici laureati; dette norme si porrebbero percio' in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. In sostanza, sulla base della legislazione vigente, si verifica che i tecnici laureati che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica sono equiparati ai ricercatori universitari, invece coloro che tale requisito abbiano maturato successivamente non si vedono riconosciuta alcuna equiparazione. La difesa dell'amministrazione sostiene che di tale discrimine era pienamente consapevole il legislatore del 1990 il quale non avrebbe inteso affatto equiparare le due categorie dei ricercatori e dei tecnici laureati ma avrebbe ritenuto di fare riferimento ad una categoria di personale sostanzialmente "ad esaurimento", in possesso quindi di requisiti riferentesi ad un determinato arco temporale. Il Collegio non ignora l'indirizzo della Corte costituzionale - che peraltro condivide - secondo cui la fissazione di un momento temporale di decorrenza che individui il discrimine dell'applicabilita' di una determinata norma e' inevitabile nei casi di qualunque modificazione normativa e lo stesso fruire del tempo costituisce un elemento diversificatore, con la conseguenza che, in tali casi, non possa parlarsi di disparita' di trattamento nei confronti di situazioni identiche (Corte costituzionale, 7 novembre 1994, n. 378 e 31 luglio 1990, n. 395). Tuttavia cio' non significa che qualsiasi modificazione del regime giuridico di una data posizione sulla base del mero elemento temporale possa essere considerata giustificata sul piano della legittimita' costituzionale in quanto e' pur sempre necessario riscontrare un criterio di ragionevolezza che consenta di ritenere plausibile tale modificazione. Nel caso di specie - come si e' visto - l'amministrazione individua il presupposto di ragionevolezza per giustificare la diversita' di disciplina nella circostanza che il legislatore avrebbe inteso riferirsi ad una categoria di personale ad esaurimento. L'argomentazione non convince in quanto la categoria cui si riferisce la legge n. 341/1990, e cioe' quella dei tecnici laureati che abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, non si e' esaurita con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980 poiche', anche dopo il 1980, i tecnici laureati hanno continuato a svolgere attivita' didattica e scientifica in applicazione della legislazione allora vigente quantomeno sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 341/1990. Cio' e' appunto accaduto alla ricorrente la quale, dopo aver svolto per un triennio la ridetta attivita', ha conseguentemente chiesto l'equiparazione ai ricercatori confermati. Peraltro, la legge n. 341/1990 ha completamente ridefinito le figure professionali esistenti presso l'universita' e, per quanto qui interessa, ha riservato l'attivita' di docenza ai professori ed ai ricercatori confermati. Con tale legge, dunque, e' venuta meno la possibilita' per i tecnici laureati (salvo quelli di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980) di svolgere attivita' didattica, anche perche' sono state abrogate, dall'art. 17, tutte le norme in contrasto con la legge stessa. Pertanto, la categoria dei tecnici laureati che hanno svolto attivita' didattica e scientifica puo' essere considerata ad esaurimento - come rilevato dalla difesa dell'amministrazione - ma il momento in cui tale categoria e' venuta meno non e' quello individuato dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 bensi' quello in cui e' entrata in vigore la legge n. 341/1990. Ma allora, non puo' non riconoscersi che determinati soggetti, i tecnici laureati che hanno solto per un triennio attivita' didattica e scientifica dopo il 1980, si trovano nella stessa posizione dei loro colleghi che tale attivita' hanno svolto prima della data suddetta e ciononostante si vedono attribuire un diverso riconoscimento giuridico ed economico senza che la disparita' di trattamento - basata esclusivamente su una differenziazione temporale - possa trovare una ragionevole giustificazione, con conseguente lesione dei principi di uguaglianza, e di ragionevolezza desumibili dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. In definitiva, per le argomentazioni che precedono, la questione di legittimita' costituzionale della legge 19 novembre 1990, n. 341 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione risulta non manifestamente infondata ed e' sicuramente rilevante per il presente giudizio in quanto la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 16 della legge suddetta per essere equiparata ai ricercatori con l'unica differenza consistente nell'aver conseguito tali requisiti successivamente al termine da essa indicato. Conseguentemente dovra' essere sospesa ogni decisione sulla controversia e la questione dovra' essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.