IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1686/95
 proposto da  Maria  Rosa  Lucia  Montinari,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv.  Patrizio  Trifoni presso il cui studio, in Bologna, via M.
 D'Azeglio n. 27, e' elettivamente domiciliata,  contro  l'Universita'
 degli  studi  di  Lecce  in  persona del rettore in carica; Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona  del  Ministro  pro-tempore,  entrambi rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di  Bologna,  presso  i  cui
 uffici,  in  Bologna via Guido Reni n. 4, sono domiciliati per legge;
 per l'annullamento del provvedimento in data 7 novembre 1991 con  cui
 l'Universita'  degli  studi  di  Lecce  ha  respinto  l'istanza della
 ricorrente tesa ad ottenere, conseguentemente all'entrata  in  vigore
 delle norme di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, l'affidamento
 della  supplenza  a  titolo  gratuito  del  corso  di  biologia dello
 sviluppo  presso  la  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
 naturali  della  medesima universita'; nonche' per l'accertamento del
 diritto della ricorrente ad ottenere  l'applicazione  dell'art.    16
 della legge n. 341/1990 anche nei propri confronti;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
   Udito,  alla  pubblica  udienza  dell'11  febbraio  1997  l'avv. P.
 Trifoni per la ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La ricorrente espone di essere dipendente della  Universita'  degli
 studi  di  Lecce con la qualifica di tecnico laureato a far tempo dal
 1988. In tale veste, avrebbe svolto e svolgerebbe attivita' didattica
 e scientifica nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ateneo.
   In data 30 settembre 1991, in forza del disposto degli artt.  12  e
 16  della  legge  19  novembre 1990, n. 341, ha presentato istanza al
 rettore dell'Universita' di Lecce per  ottenere  l'affidamento  della
 supplenza  a  titolo  gratuito  del  corso di biologia dello sviluppo
 presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  della
 medesima  universita', ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della
 legge n. 341/1990.
   L'amministrazione ha rigettato istanza adducendo che la ricorrente,
 pur svolgendo attivita' didattica e scientifica da oltre un triennio,
 non possiede il requisito temporale fissato dall'art. 16 della  legge
 n. 341/1990.
   Avverso  tale  atto  la  signora  Montinari  ha  presentato ricorso
 deducendo le seguenti censure.
   1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 5, 6 e  7,
 nonche'  dell'art.  16 della legge n. 341/1990; eccesso di potere per
 illogicita' e disparita' di trattamento.
   Assume la ricorrente  che  la  legge  n.  341/1990  ha  ridisegnato
 complessivamente   l'intera  struttura  degli  ordinamenti  didattici
 universitari, prevedendo, accanto a norme volte ad  introdurre  nuove
 funzioni   all'interno  dell'universita',  altre  norme  destinate  a
 ridefinire  i  compiti   didattici   dei   ricercatori   universitari
 affermandone  in  modo  pieno la partecipazione alla funzione docente
 fino al punto di consentire loro la possibilita' di tenere  corsi  di
 supplenza.
   A  fronte  di  tali  norme,  l'art.  16, primo comma della legge n.
 341/1990  stabilisce  che  "nella  presente  legge,   nelle   dizioni
 ricercatori  e  ricercatori  confermati  si  intendono comprese anche
 quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in
 possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R.  n.  382/1980
 alla data di entrata in vigore del predetto decreto".
   Comparando  tale  equiparazione  con  il  richiamato  art.  12,  ne
 conseguirebbe la volonta' del  legislatore  di  affidare  ai  tecnici
 laureati i medesimi compiti dei ricercatori.
   Da  cio'  la  lamentata violazione e falsa applicazione delle norme
 richiamate,     nonche'     l'illogicita'      del      comportamento
 dell'amministrazione  che,  a  parita'  di  compiti,  rifiuterebbe un
 eguale trattamento giuridico al proprio dipendente.
   2. - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale in parte
 qua  degli  artt.  12 e 16 della legge 19 settembre 1991, n. 341, per
 contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
   La ricorrente presenta l'eccezione di  legittimita'  costituzionale
 in via subordinata ed incidentale rispetto al primo motivo.
   La  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione sarebbe evidente,
 considerando l'ingiustificata disparita' di trattamento tra i tecnici
 laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R.   n.
 382/1980 alla data di entrata in vigore di tale decreto e quelli che,
 come la ricorrente, abbiano maturato tali requisiti successivamente a
 tale termine.
   L'unica  differenza tra le due categorie di soggetti sarebbe quella
 temporale, ma tale criterio distintivo - rileva la  ricorrente  -  e'
 stato  piu'  volte  censurato di illegittimita' costituzionale ove su
 tali  basi  si  operino  differenze  anche  di  status  giuridico  ed
 economico.
   Le   amministrazioni   intimate  si  sono  costituite  in  giudizio
 controdeducendo alle argomentazioni della ricorrente e chiedendo  una
 pronuncia di reiezione.
   AlI'udienza   pubblica   dell'11   febbraio   1997,   presente   il
 patrocinatore della  ricorrente,  il  ricorso  e'  stato  spedito  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   La  ricorrente,  dipendente  della Universita' degli studi di Lecce
 con la qualifica di tecnico laureato a far tempo dal 1988, ha  svolto
 per  oltre  un triennio attivita' didattica e scientifica nell'ambito
 dei compiti istuzionali dell'ateneo, come riconosciuto  dalla  stessa
 amministrazione universitaria resistente.
   In forza di tale attivita' e del disposto degli artt. 12 e 16 della
 legge  19  novembre  1990,  n. 341, ha chiesto al rettore di ottenere
 l'affidamento  della  supplenza  a  titolo  gratuito  del  corso   di
 "Biologia dello sviluppo".
   La  domanda e' stata respinta in quanto la dipendente non possiede,
 secondo l'amministrazione, il requisito temporale  fissato  dall'art.
 16  della legge n. 341/1990, consistente nell'aver svolto tre anni di
 attivita' didattica e scientifica alla data di entrata in vigore  del
 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
   Con  il  primo motivo del ricorso si sostiene la violazione e falsa
 applicazione degli artt. 12 e 16 della  legge  n.  341/1990,  nonche'
 eccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento.
   L'amministrazione  ha  motivato  la  sua decisione sulla base della
 considerazione che l'art. 16  della  legge  n.  341/1990  equipara  i
 ricercatori  solo  ai  tecnici  laureati  che fossero in possesso dei
 requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382  fin
 dalla  data  di  entrata  in vigore di tale decreto e cioe' nell'aver
 svolto per almeno tre anni attivita' didattica e scientifica; percio'
 la signora Montinari non poteva essere in possesso di tali  requisiti
 essendo stata assunta solo in data 15 luglio 1988.
   Secondo  la  ricorrente,  dalla  normativa contenuta nella legge n.
 341/1990 dovrebbe desumersi la volonta' del legislatore di equiparare
 a  tutti  gli  effetti  tecnici  laureati  e  ricercatori,  cio'  che
 giustificherebbe  l'applicazione  della  disciplina  prevista  per  i
 ricercatori a tutti i tecnici laureati, benche' l'art. 16 limiti tale
 applicazione  ai  soli  tecnici laureati in possesso dei requisiti di
 cui  all'art.  50   del   d.P.R.   n.   382/1980.      La   decisione
 dell'amministrazione   sarebbe   inoltre  affetta  da  ingiustificata
 disparita' di trattamento  tra  dipendenti  che  ricoprano  posizioni
 identiche sul piano giuridico e sostanziale.  L'art. 16, primo comma,
 della  legge  n.  341/90  equipara  ai  ricercatori confermati - agli
 effetti della legge stessa -  i  tecnici  laureati  in  possesso  dei
 requisiti  previsti  dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 alla data di
 entrata in vigore del predetto decreto.  A sua volta, l'art.  50  del
 d.P.R. n. 382/1980 indica, al punto 3, i tecnici laureati in servizio
 all'atto   dell'entrata  in  vigore  del  decreto  che  entro  l'anno
 accademico 1979/80 abbiano svolto tre anni di attivita'  didattica  e
 scientifica.    Dal  combinato  disposto degli articoli richiamati si
 evince che i soli tecnici laureati  cui  l'art.  16  della  legge  n.
 341/1990  riconosce  l'equiparazione  ai  ricercatori confermati sono
 quelli che, nel 1980, avevano  gia'  svolto  tre  anni  di  attivita'
 didattica  e scientifica, pertanto la ricorrente, entrata in servizio
 all'Universita' nel 1988, non puo'  considerarsi  in  possesso  dello
 specifico requisito indicato dal legislatore del 1990.
   Da  cio'  consegue  che  il  dato  testuale  dell'art.  16  pone un
 insuperabile ostacolo all'accoglimento  dell'istanza  proposta  dalla
 ricorrente,  vietando  l'estensione  della  disciplina  dettata per i
 ricercatori ai tecnici  laureati  sprovvisti  dei  requisiti  di  cui
 all'art.  50  del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
 alla data in vigore del decreto stesso.
   E' da escludere inoltre che l'atto impugnato sia affetto da eccesso
 di potere per illogicita' e disparita' di trattamento fra ricercatori
 e tecnici laureati sprovvisti dei  requisiti  suddetti,  nonche'  tra
 questi ultimi dipendenti e i tecnici in possesso di tali requisiti.
   La   disparita'   di   trattamento   presuppone   che   l'attivita'
 amministrativa sia espressione di  una  possibilita'  di  valutazione
 discrezionale attribuita all'autorita' procedente (Cons. St. sez. IV,
 7  marzo  1994,  n.  206; sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 26; TAR Lazio,
 Latina, 21 febbraio 1994, n. 218).
   Nell'ipotesi in esame, invece, non emerge  alcuna  discrezionalita'
 in   capo   all'amministrazione  che,  nel  respingere  la  richiesta
 presentata, non ha fatto altro che dare applicazione alla tassativa e
 vincolante disposizione contenuta nell'art. 16 della legge.
   La ricorrente ha sostenuto, con il  secondo  motivo  di  gravame  -
 proposto in via subordinata ove il primo venisse ritenuto infondato -
 la  illegittimita'  costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge n.
 341/1990  perche'  farebbero  dipendere  da  un  dato  esclusivamente
 temporale l'applicabilita' della disciplina dettata per i ricercatori
 ai  tecnici  laureati; dette norme si porrebbero percio' in contrasto
 con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
   In sostanza, sulla base della legislazione vigente, si verifica che
 i tecnici laureati che,  entro  l'anno  accademico  1979-80,  abbiano
 svolto  tre anni di attivita' didattica e scientifica sono equiparati
 ai ricercatori universitari, invece coloro che tale requisito abbiano
 maturato  successivamente   non   si   vedono   riconosciuta   alcuna
 equiparazione.
   La  difesa dell'amministrazione sostiene che di tale discrimine era
 pienamente consapevole il legislatore del 1990 il quale  non  avrebbe
 inteso  affatto  equiparare  le  due  categorie dei ricercatori e dei
 tecnici laureati ma avrebbe  ritenuto  di  fare  riferimento  ad  una
 categoria  di personale sostanzialmente "ad esaurimento", in possesso
 quindi di requisiti riferentesi ad un determinato arco temporale.
   Il Collegio non ignora l'indirizzo della Corte costituzionale - che
 peraltro  condivide  -  secondo  cui  la  fissazione  di  un  momento
 temporale    di    decorrenza    che    individui    il    discrimine
 dell'applicabilita' di una determinata norma e' inevitabile nei  casi
 di  qualunque  modificazione  normativa  e lo stesso fruire del tempo
 costituisce un elemento diversificatore, con la conseguenza  che,  in
 tali  casi,  non  possa  parlarsi  di  disparita'  di trattamento nei
 confronti di situazioni identiche (Corte costituzionale,  7  novembre
 1994, n. 378 e 31 luglio 1990, n. 395).
   Tuttavia  cio' non significa che qualsiasi modificazione del regime
 giuridico  di  una  data  posizione  sulla  base  del  mero  elemento
 temporale  possa  essere  considerata  giustificata  sul  piano della
 legittimita'  costituzionale  in  quanto  e'  pur  sempre  necessario
 riscontrare  un  criterio  di ragionevolezza che consenta di ritenere
 plausibile tale modificazione.
   Nel caso di specie - come si e' visto - l'amministrazione individua
 il presupposto di ragionevolezza per giustificare  la  diversita'  di
 disciplina  nella  circostanza  che  il  legislatore  avrebbe  inteso
 riferirsi ad una categoria di personale ad esaurimento.
   L'argomentazione  non  convince  in  quanto  la  categoria  cui  si
 riferisce  la  legge n. 341/1990, e cioe' quella dei tecnici laureati
 che abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica,
 non si e' esaurita con l'entrata in vigore  del  d.P.R.  n.  382/1980
 poiche',  anche  dopo  il 1980, i tecnici laureati hanno continuato a
 svolgere attivita' didattica  e  scientifica  in  applicazione  della
 legislazione  allora  vigente  quantomeno  sino all'entrata in vigore
 della stessa legge n. 341/1990.
   Cio' e' appunto accaduto alla ricorrente la quale, dopo aver svolto
 per un triennio la ridetta  attivita',  ha  conseguentemente  chiesto
 l'equiparazione ai ricercatori confermati.
   Peraltro,  la  legge  n.  341/1990  ha  completamente ridefinito le
 figure professionali esistenti presso l'universita' e, per quanto qui
 interessa, ha riservato l'attivita' di docenza ai  professori  ed  ai
 ricercatori  confermati.    Con tale legge, dunque, e' venuta meno la
 possibilita' per i tecnici laureati (salvo quelli di cui all'art.  50
 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980) di svolgere
 attivita' didattica, anche perche' sono state abrogate, dall'art. 17,
 tutte le norme in contrasto  con  la  legge  stessa.    Pertanto,  la
 categoria dei tecnici laureati che hanno svolto attivita' didattica e
 scientifica  puo'  essere  considerata ad esaurimento - come rilevato
 dalla difesa  dell'amministrazione  -  ma  il  momento  in  cui  tale
 categoria  e' venuta meno non e' quello individuato dall'art.  50 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 bensi' quello  in
 cui  e'  entrata in vigore la legge n. 341/1990.  Ma allora, non puo'
 non riconoscersi che determinati soggetti,  i  tecnici  laureati  che
 hanno solto per un triennio attivita' didattica e scientifica dopo il
 1980,  si  trovano  nella stessa posizione dei loro colleghi che tale
 attivita' hanno svolto prima della data suddetta e  ciononostante  si
 vedono  attribuire  un  diverso riconoscimento giuridico ed economico
 senza che la disparita' di trattamento - basata esclusivamente su una
 differenziazione  temporale   -   possa   trovare   una   ragionevole
 giustificazione, con conseguente lesione dei principi di uguaglianza,
 e  di  ragionevolezza  desumibili  dagli  artt.  3,  36  e  97  della
 Costituzione.
   In definitiva, per le argomentazioni che precedono, la questione di
 legittimita' costituzionale della legge 19 novembre 1990, n.  341  in
 relazione  agli  artt.  3,  36  e  97  della Costituzione risulta non
 manifestamente infondata ed e' sicuramente rilevante per il  presente
 giudizio in quanto la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti
 dall'art.   16   della   legge  suddetta  per  essere  equiparata  ai
 ricercatori con l'unica differenza consistente  nell'aver  conseguito
 tali requisiti successivamente al termine da essa indicato.
   Conseguentemente   dovra'   essere  sospesa  ogni  decisione  sulla
 controversia e la questione dovra' essere demandata al giudizio della
 Corte costituzionale.